In questa pagina sono raccolte le informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet nell’ottica della trasparenza, buona amministrazione e di prevenzione dei fenomeni della corruzione (L.69/2009, L.213/2012, D.Lgs.33/2013, L.190/2012).
Riferimenti (Sanzioni per mancata comunicazione dei dati)
Riferimenti normativi
Riferimento normativo:Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Contenuti: Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l’assuzione della carica Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Il decreto 33 del 2013 ha introdotto delle specifiche sanzioni pecuniarie nel caso in cui gli amministratori (organi di indirizzo politico) non forniscano tutti i dati sulla propria situazione patrimoniale, compensi e partecipazioni azionarie, ecc.
Le stesse sanzioni previste per chi non ha comunicato i dati sono applicate anche a chi non pubblica i dati una volta forniti dagli amministratori. La sanzione va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 10.000 euro. La legge richiede che il testo dell’articolo 47 “Sanzioni per casi specifici” sia riportato per intero nel sito istituzionale di ogni ente.
Articolo 47 “Sanzioni per casi specifici”
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonchè tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, da’ luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita’ di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall’autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Questo sito utilizza cookie tecnici e, previo consenso, cookie di profilazione di terze parti. Cliccando sul tasto 'Accetta tutti' si presta il consenso alla profilazione, cliccando sul tasto 'Esci' si continua la navigazione con i soli cookie tecnici.
Link alla cookie policy
I cookie sono informazioni che il server web deposita sul dispositivo con cui l' utente naviga. Un cookie non può leggere dati personali salvati sul disco fisso o cookie creati da altri siti, poichè le sole informazioni che può contenere sono quelle fornite dall'utente stesso.
Link alla cookie policy
Tecnici Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito e non possono essere disabilitati. Questi cookie non raccolgono informazioni personali.